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Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Liguria - Interpello del 23 maggio 2012

23/05/2012 | Ritiene che nel negozio fiduciario il collegamento negoziale comporta l’obbligo del fiduciario di trasferire o ritrasferire al fiduciante o ad un terzo il bene o diritto acquistato con il primo negozio. In un contratto di affidamento, consistito nella intestazione in capo agli affidatari di un immobile da destinare ad abitazione ed al mantenimento dell’affidante,  l’atto con cui termina l’affidamento e si concretizza la trasmissione del bene immobile da parte degli affidatari fiduciari all’affidante, non genera un incremento di ricchezza ma realizza un riassetto patrimoniale pubblicistico con un proprio bene affidato in proprietà con destinazione, poiché il valore economico del bene appartiene dalla sua formazione all’affidante. L’agenzia delle Entrate ritiene applicabile l’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 11 della tariffa parte prima allegata al DPR 131/1986.

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